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Art.53, c.14 Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

In vigore dal 11 Marzo 2015

14. Al fine della verifica dell'applicazione  delle  norme  di  cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge  23  dicembre  1996,  n.662, e successive modificazioni e  integrazioni,  le  amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, in via telematica o su  supporto  magnetico,  entro  il  30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti anche per incarichi relativi  a  compiti  e  doveri  d'ufficio;  sono altresi' tenute a  comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono  stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono nnoti,  mediante  inserimento  nelle  proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica,  gli  elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata  e  il  compenso dell'incarico   nonche'   l'attestazione  dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate  dalle  amministrazioni  al  Dipartimento della funzione pubblica, nonche'  le  informazioni pubblicate dalle stesse  nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per  via  telematica  ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle riassuntive rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato  digitale standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,  anche  a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di  trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di  cui  al  terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31  dicembre  di  ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco  delle amministrazioni che hanno  omesso  di  effettuare  la  comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e  dei  soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

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